LA COSTITUZIONE MATERIALE
Sergio Zazzera
Con una sortita infelicissima (oltre che irriverente), in questi ultimi giorni, un ministro della Repubblica ha escluso che il Capo dello Stato possa dar luogo a consultazioni, anziché disporre lo scioglimento delle Camere, nell’ipotesi di caduta del Governo, asserendo che ciò non sarebbe consentito dalla «Costituzione materiale». Ancor più infelice è stata la replica dell’opposizione, la quale ha negato l’esistenza della «Costituzione materiale»: se, dunque, le cose stanno così – voglio dire, se l’opposizione mostra d’ignorare i rudimenti del diritto, almeno quanto la maggioranza –, c’è poco da sperar bene per il futuro della nazione.
La «Costituzione materiale», infatti, esiste (eccome) ed è conosciuta col nome di «principî generali dell’ordinamento». Essa consta di quelle norme consuetudinarie (vale a dire, non scritte) di rango costituzionale, che in tanto possono avere vigore, in quanto non contrastino con le norme costituzionali scritte. L’esempio più evidente è costituito da quel criterio di «ragionevolezza», che la Corte costituzionale assume come parametro per l’individuazione delle disparità di trattamento dei cittadini che non contrastino col principio d’uguaglianza affermato dall’articolo 3 della Costituzione.
Ma, allora, qui casca l’asino, poiché una norma consuetudinaria – o non scritta, o di “Costituzione materiale”: al cortese lettore la scelta – ch’escludesse il potere del Presidente della Repubblica di tentare la via della formazione d’un nuovo governo, in luogo di quello sfiduciato, prima di convocare i comizi elettorali sarebbe in netto contrasto con il comma secondo dell’articolo 92 della Costituzione (scritta, se proprio fosse necessaria la precisazione), che al Primo cittadino della nazione quel potere attribuisce.










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